Art. 17.
(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione).

      1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio

 

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di prevenzione e protezione nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato II, dandone preventiva informazione al rappresentante per la sicurezza e alle condizioni di cui agli articoli 18 e seguenti.
      2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1 deve frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997, e tenere a disposizione degli organi di vigilanza il relativo attestato.